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Recesso prima della firma di un contratto di locazione: procedure legali da conoscere assolutamente

In diritto francese, nessun termine di recesso si applica a un contratto di locazione abitativa. Questa mancanza di rete di sicurezza sorprende regolarmente i potenziali inquilini…

Femme hésitant à signer un bail immobilier dans un bureau professionnel, stylo posé sur le contrat
5 min

In diritto italiano, nessun termine di recesso si applica a un contratto di locazione. Questa mancanza di rete di sicurezza sorprende regolarmente i potenziali inquilini che, dopo aver dato il loro consenso orale o firmato il contratto, cambiano idea. Il quadro legale distingue nettamente due situazioni: prima e dopo la firma. Ognuna obbedisce a regole proprie, e le conseguenze finanziarie variano a seconda della natura degli impegni assunti.

Promessa di locazione e candidatura accettata: due impegni di portata diversa

La confusione più frequente riguarda ciò che impegna realmente prima della firma del contratto di locazione definitivo. Uno scambio di email che conferma l’interesse dell’inquilino per un’abitazione non costituisce un contratto. Il locatore rimane libero di scegliere un altro candidato, e l’inquilino può ritirarsi senza conseguenze.

La situazione cambia radicalmente quando è stato redatto un vero e proprio pre-contratto. Se le parti hanno concluso una promessa di locazione specificando l’abitazione, l’affitto e la durata, il recesso del promettente può non impedire la formazione del contratto di locazione quando il beneficiario esercita l’opzione entro il termine previsto. Questa analisi si basa sull’articolo 1124 del Codice Civile. È possibile scoprire tutto su echangimmo.net riguardo alla procedura da seguire in questa configurazione.

In pratica, la maggior parte delle locazioni tra privati non passa attraverso una promessa di locazione formalizzata. Il rischio di impegno vincolante prima della firma rimane quindi limitato ai casi in cui un documento scritto dettaglia gli elementi del contratto.

Uomo che consulta documenti di locazione davanti a un edificio residenziale, procedure di recesso locativo

Somme versate prima della firma: ciò che la legge vieta

Un punto di attrito ricorrente riguarda le somme richieste prima della conclusione del contratto di locazione. Alcuni locatori o intermediari richiedono un assegno di prenotazione, spese di dossier o un acconto per bloccare l’abitazione.

L’articolo 6 della legge Hoguet vieta a qualsiasi professionista immobiliare di esigere o accettare un compenso prima che l’operazione sia conclusa e formalizzata in un documento scritto. Questo mira direttamente ai pagamenti presentati come spese di visita, spese di ricerca o spese di prenotazione. Se un agente immobiliare ha incassato una tale somma, il candidato inquilino ha diritto di richiederne il rimborso integrale.

Tra privati, la regola è identica nel merito: nessuna somma può essere richiesta prima della firma del contratto di locazione. Il deposito cauzionale è dovuto solo al momento della consegna delle chiavi. Un locatore che trattiene un assegno incassato prima della conclusione del contratto si espone all’obbligo di rimborsarlo.

La qualificazione del pagamento non cambia la regola

Che una somma sia intitolata “prenotazione”, “acconto”, “deposito cauzionale anticipato” o “indennità di blocco”, il suo regime giuridico dipende dal momento del versamento e dal suo beneficiario, non dall’etichetta scelta. Una somma versata prima di qualsiasi conclusione scritta del contratto di locazione è restituibile, qualunque sia la sua denominazione.

  • Un assegno consegnato durante la visita e incassato prima della firma del contratto di locazione deve essere restituito se l’inquilino si ritira.
  • Spese di dossier addebitate da un professionista prima della conclusione dell’operazione violano la legge Hoguet.
  • Un bonifico qualificato come “cauzione” dal locatore privato prima della firma non ha alcuna base legale e deve essere restituito su richiesta.

Recesso dopo la firma del contratto di locazione: un’assenza totale di termine legale

Una volta firmato il contratto da entrambe le parti, non esiste alcun diritto di recesso in materia di locazione abitativa. Questo punto distingue il contratto di locazione dalla vendita immobiliare, dove l’acquirente beneficia di un termine di riflessione. L’inquilino che desidera lasciare l’abitazione dopo aver firmato deve ricorrere alla procedura classica di disdetta, con il preavviso applicabile.

Per una locazione vuota, il preavviso è generalmente di tre mesi (ridotto a un mese in alcune zone tese o situazioni particolari). Per una locazione arredata, il preavviso dell’inquilino è di un mese. Questo preavviso decorre dalla ricezione della lettera di disdetta da parte del locatore.

Due persone che esaminano insieme un contratto di locazione, discussione sulle clausole di recesso prima della firma

Il caso dell’inquilino che non ha mai preso possesso dell’abitazione

Un inquilino che ha firmato il contratto ma non ha mai ritirato le chiavi né si è trasferito rimane vincolato dal contratto. Deve pagare gli affitti a partire dalla data di efficacia del contratto, anche se non ha mai messo piede nell’abitazione. L’unica via d’uscita passa attraverso l’invio di una lettera di disdetta rispettando il termine di preavviso.

Il locatore, da parte sua, non può annullare unilateralmente un contratto firmato perché ha trovato un inquilino più solvibile. Il contratto firmato vincola entrambe le parti in modo simmetrico.

Annullamento del contratto per vizi del consenso o vizi occulti

Il recesso in senso stretto non esiste, ma l’annullamento del contratto rimane possibile in casi specifici regolati dal diritto comune dei contratti.

  • Il dolo (manovre fraudolente di una parte): un locatore che nasconde volontariamente un difetto grave dell’abitazione o un inquilino che fornisce documenti falsi nella sua domanda.
  • L’errore su una qualità sostanziale dell’abitazione: una superficie abitabile nettamente inferiore a quella annunciata, ad esempio.
  • Il vizio occulto che rende l’abitazione inidonea all’uso abitativo, constatato dopo l’ingresso nei locali.

Queste situazioni rientrano nel contenzioso giudiziario. L’annullamento non avviene tramite semplice corrispondenza ma per decisione di giustizia. L’inquilino o il locatore devono rivolgersi al tribunale competente e dimostrare l’esistenza del vizio invocato.

Il confine tra un disagio (rumore di vicinato non segnalato, ad esempio) e un motivo di annullamento ammissibile da parte di un giudice rimane a volte difficile da tracciare. I riscontri sul campo divergono su questo punto, e ogni situazione dipende dalle prove disponibili e dalla gravità del danno subito. Un semplice rimpianto o la scoperta di un’abitazione più interessante non costituiscono mai un motivo di annullamento.

Recesso prima della firma di un contratto di locazione: procedure legali da conoscere assolutamente